L'indebita limitazione di libertà personale è un delitto contro la libertà personale previsto dal diritto penale italiano, punito dall'art. 607 del codice penale.
Struttura
L'art. 607 c.p. configura un reato proprio del pubblico ufficiale, distinto in tre fattispecie.
- Nella prima ipotesi, la condotta consiste nell'ammettere una persona in carcere o in un istituto destinato all'esecuzione di pene e misure di sicurezza senza un ordine dell'autorità. Si tratta di reato attivo e istantaneo.
- Nella seconda, la condotta consiste nel non liberare la persona nonostante l'ordine. Si tratta di reato omissivo e permanente.
- Nella terza, la condotta consiste nel ritardare illegittimamente la liberazione, a prescindere dall'esistenza di un ordine o quando esso non è conosciuto dal pubblico ufficiale. Si tratta di reato omissivo e permanente.
Il pubblico ufficiale dev'essere preposto (direttore o chi ne fa le veci) o addetto (dirigente, segretario, ragioniere, assistente tecnico, medico, insegnante, cappellano) all'istituto; quest'ultimo non può consistere in uno stabilimento d'altro tipo rispetto a quelli menzionati dalla legge.
Oggettività giuridica
La norma si inserisce nell'ambito della tutela della libertà personale del detenuto (art. 607-609 c.p.): questa libertà infatti, pur gravemente limitata e «residuale», non è mai del tutto soppressa. La predisposizione della tutela è conforme alle previsioni degli art. 134 e 273 della Costituzione: il primo infatti punisce gli abusi (violenze fisiche e morali) sui detenuti; il secondo sancisce i principi di umanità e rieducatività della pena.
Trattamento sanzionatorio e critiche
I limiti edittali della pena consistono rispettivamente in 15 giorni nel minimo e 3 anni nel massimo.
Poiché il reato rappresenta un'ipotesi speciale di sequestro di persona (che consiste a sua volta nel privare qualcuno della libertà personale), e poiché quest'ultima fattispecie è punita con una pena più severa (da 2 a 8 anni di reclusione), si ritiene che l'art. 607 c.p. preveda un privilegio ingiustificato per gli operatori carcerari, in linea con l'ideologia ispiratrice del codice. L'indebita limitazione di libertà personale è inoltre una figura privilegiata anche rispetto all'abuso d'ufficio, il quale a sua volta è sanzionato con una pena più elevata.
La norma trova comunque scarsissima applicazione.
Note
Bibliografia
- Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale I, a cura di Carlo Federico Grosso, 15ª ed., Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 978-88-14-13835-5.
- Massimo Brazzi, La difesa dell'indagato nella fase precautelare. L'arresto in flagranza e il fermo, Milano, Giuffrè, 2012, ISBN 978-88-14-16594-8.
- Domenico Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, vol. 1 (Tutela penale della persona), 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2014, ISBN 978-88-34-84446-5.
Voci correlate
- Delitti contro la libertà personale
- Sequestro di persona
- Abuso d'ufficio
- Arresto illegale
- Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
- Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Collegamenti esterni
- Sentenza n. 349 del 1993 della Corte costituzionale.




![]()